L’articolo 15 - comma 1, lettera d - del Dpr n. 917/1986 disciplina le condizioni per ottenere la detrazione Irpef per le spese funebri, ad oggi pari al 19% della spesa massima consentita di euro 1.550,00.
Può usufruire della detrazione solo il contribuente che ha materialmente sostenuto la spesa, indipendentemente dal vincolo di parentela che lo legava al de cuius.
La detrazione è riconosciuta non per periodo di imposta ma bensì per decesso. A titolo di esempio, nella malaugurata ipotesi del sostenimento di due spese funebri durante lo stesso anno, il limite di euro 1.550,00 è di fatto raddoppiato. La condizione principale è che il pagamento sia stata fatto con metodi tracciati (bonifico, versamento postale, …)
L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrata mediante la relativa annotazione in fattura, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio, oppure mediante prova cartacea della transazione (o tramite ricevuta della carta di debito o di credito, estratto conto, eccetera).
Dal 2020 la detrazione per alcune delle spese indicate nel citato articolo 15, tra cui le spese funebri, spetta in misura piena per redditi complessivi fino ad un massimo di 120.000 euro. Da 120.000 a 240.000 euro di reddito complessivo, la detrazione spettante si riduce progressivamente fino ad azzerarsi sopra tale soglia