Con la Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019, articolo 1, commi 738-783) è stata abolita la la IUC (Imposta Unica Comunale) dando vita alla “nuova IMU”.
Di fatto non di pagherà più la TASI ma solo l’IMU, consentendo però ai comuni di poter aumentare l’aliquota di quest’ultima fino a concorrenza della somma delle due precedenti aliquote IMU e TASI, il trucco c’è e si vede:
- l’aliquota per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale è fissata all’0,86%, ma i Comuni possono aumentarla fino all’1,06%. Inoltre, quei Comuni che già richiedevano il pagamento della Tasi (fino a un massimo dello 0,8 per mille) possono aumentare l’IMU fino all’1,14% (1,06% + 0,8%)
- per gli immobili della categoria catastale D (es. i capannoni industriali), l’aliquota è uguale allo 0,86%, pari alla somma delle vecchie aliquote Imu (0,76%) e Tasi (0,1%). Di questo importo, lo 0,76% è riservato allo Stato, mentre il restante 0,1% è di competenza dei Comuni i quali possono innalzarlo fino all’0,3%
- confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze. Per le abitazioni principali classificate come abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico (A/1, A/8 o A/9 ) l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1%
Rimangono invariate le date di versamento dei due acconti, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
I decreti che si sono succeduti da marzo per far fronte alla pandemia in corso prorogando scadenze e termini non hanno toccato l'IMU se non per il settore turistico, per i quali è stato abolito il pagamento della prima rata di acconto in scadenza il 16 giugno.
ATTENZIONE: i Comuni hanno la facoltà di approvare e pubblicare sul sito del Dipartimento delle Finanze le nuove aliquote IMU fino al 28 ottobre 2020. Dopo tale data, in assenza di nuove disposizioni si applicheranno le aliquote fissate per il 2019.
Il primo acconto dovrà essere determinato sulla base delle aliquote fissate per il 2019, mentre il secondo acconto di dicembre potrà essere soggetto a conguaglio laddove i vari Comuni deliberassero aliquote più elevate rispetto all’anno precedente.