A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione al Decreto Legge 146/2021 (dalla Legge 215/2021), dallo scorso 21 dicembre 2021, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali.
Il lavoro autonomo occasionale
Gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentano il rapporto di lavoro autonomo: prestazione di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Questa è la definizione generale del lavoro autonomo, che diventa occasionale nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria, appunto occasionale.
L’occasionalità del rapporto non fa sorgere l’obbligo, in capo al prestatore, dell’apertura di una posizione IVA; l’obbligo si genera quando l’attività è - o diventa - abituale, ancorché non esclusiva, e prevalente.
I requisiti essenziali del lavoro occasionale possono essere considerati indicativamente i seguenti:
- mancanza del vincolo ella subordinazione (altrimenti si è considerati dipendenti);
- mancanza di coordinamento con il committente;
- massima autonomia organizzativa ad esempio sui tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
- le direttive del committente devono essere solo quelle generali di richiesta ed individuazione dell'attività da eseguire;
- esistenza delle capacità richieste dal committente per esercitare l'attività richiesta;
- mancanza di inserimento funzionale dell'organizzazione aziendale;
- la prestazione deve essere occasionale o perlomeno saltuaria, non può essere continuativa;
- non incide il compenso stabilito tra le parti, che sia superiore o inferiore a 5.000 euro.
Gli aspetti fiscali e contributivi non cambiano
La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti scatta l'obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS e versamento dei conseguenti contributi previdenziali.
Soggetti interessati dall'obbligo di comunicazione
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti ) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi esclusi:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)
- le professioni intellettuali , oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
La comunicazione preventiva all’ITL
Come già accennato, in fase di conversione del D.L. 146/2021, è stato modificato l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, noto come decreto per la sicurezza sul lavoro, determinando l’obbligo, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale di una preventiva comunicazione da parte del committente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.
Sanzioni in caso di tardivo o omesso invio della comunicazione preventiva
L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l’art. 16 della legge 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all’importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.
La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).
Modalità di invio
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro...).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
In allegato il fac-simile di comunicazione da inviare alla ITL e l'elenco delle caselle di posta certificata.