Dal prossimo 15 ottobre, sulla base di quanto stabilito dal nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass (la certificazione digitale che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid, o di essere risultati negativi al test oppure di essere guariti da tale malattia), secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass.
Il Dl 127/2021 fissa regole simili per i due grandi ambiti di applicazione della misura, il settore pubblico e quello privato, ispirate al medesimo principio: chi vuole lavorare, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, deve possedere il green pass; chi non possiede la certificazione, è assente ingiustificato e perde la retribuzione fino a quando non se la procura. Nell’ambito della pubblica amministrazione, un discorso a parte va fatto per la giustizia: infatti, gli avvocati, i loro consulenti, i testimoni e le parti delle cause dall’obbligo di presentare il certificato verde. Il Dl 127 impone ai datori di lavoro compiti impegnativi: devono organizzare i controlli, svolgere verifiche quotidiane e applicare eventuali sanzioni. Entrato in vigore l’obbligo, i datori verificano il possesso del green pass e segnalano al Prefetto le eventuali violazioni accertate in azienda.
La regola del green pass non vale solo per i lavoratori subordinati: devono esibirlo anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività̀ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, sulla base di contratti esterni (liberi professionisti, autonomi, collaboratori, eccetera).