Cessione Quote S.r.l.

A seguito dell’entrata in vigore, dal 22 agosto 2008, dell’art. 36 co. 1-bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, viene previsto che gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono curare la trasmissione all'ufficio del registro delle imprese dei trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.

La citata disposizione di legge prevede che:

  • l'atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
  • lo stesso è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ;
  • in tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma;

Ai fini dell’applicazione della norma in esame per trasferimento di quote deve intendersi il solo trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso.

La norma, quindi, riconosce ai contraenti la facoltà di sottoscrivere con firma digitale l’atto di trasferimento di quote. Condizione imprescindibile per l’esercizio della facoltà di cui trattasi è che tutti i contraenti siano dotati di una Carta Nazionale dei Servizi (SMART CARD C.N.S.) per la firma digitale.

Sia il procedimento che i tempi di svolgimento dell’atto di cessione sono relativamente brevi e di immediata efficacia.

 

Durante l’incontro presso il nostro studio provvederemo a verificare:

  • L’identità delle parti coinvolte nella cessione
  • I dati identificativi della società le cui quote sono oggetto di compravendita
  • L’esistenza o meno di vincoli che possono gravare sulle quote
  • Che quanti debbano sottoscrivere l’atto siano dotati di valido dispositivo di firma digitale

Una volta redatto l’atto di cessione le parti dovranno apporre la propria firma digitale utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (SmartCard). Al termine di questa operazione il Commercialista provvederà ad apporre la propria firma e la marca temporale, che consente di dare certezza della data di stipula.

L’atto ha efficacia fin dal momento di completamento della procedura sopra descritta senza la necessità di ulteriori adempimenti
Sarà cura dello Studio inviare alla Camera di Commercio di competenza l’atto per la registrazione presso il Registro Imprese al fine di adempiere gli obblighi pubblicistici previsti dal Codice Civile.

La Firma digitale viene apposta tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) la quale è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche.

E’ l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l’inalterabilità delle informazioni in esso contenute.

La Carta Nazionale dei Servizi permette:

  • le funzionalità della firma digitale;
  • l’utilizzo dei servizi in rete da parte del titolare;
  • le funzionalità della carta sanitaria (funzione facoltativa)
  • l’autenticazione del cittadino per servizi anagrafici, modulistica, servizi sanitari, pagamenti online
  • l’utilizzo per funzioni di pagamento tra privati e Pubblica Amministrazione.

Per richiedere la CNS è necessario recarsi personalmente presso gli uffici operativi della Camera, presentando il Codice Fiscale, documento di riconoscimento, in corso di validità ed un indirizzo e-mail, per eventuali comunicazioni successive al rilascio. Non è possibile delegare soggetti terzi per il rilascio e ritiro della CNS.